L’Inps con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 ha chiarito che, stante le numerose pronunce della Corte di Cassazione, la liquidazione dell’Assegno Mensile di Invalidità ai sensi dell’art. 13 della Legge 118/71 , non verrà liquidato se il soggetto cui viene riconosciuto per requisito sanitario, non abbia anche il REQUISITO DELLA INATTIVITA’ LAVORATIVA.
COSA VUOLE DIRE: da oggi l’INPS pagherà l’assegno ordinario di invalidità solo a quei soggetti beneficiari che risultino INATTIVI al lavoro. Diversamente, non sarà più sufficiente il solo requisito sanitario.
Messaggio n.3495 INPS – scarica il file qui sotto