Sent. n. 16/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 76480 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall’avv. Marianna Contaldo.

RICORRENTE

CONTRO

INPS- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al 01/02/2018.

Ha rilevato che l’INPS non ha applicato l’aliquota di cui all’art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973 prevista per il personale militare. Ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’applicazione, in favore del ricorrente, dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 sulla quota calcolata con il sistema retributivo, e, per l’effetto, di condannare l’INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite con decorrenza dal collocamento in congedo, oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria ha chiesto di nominare un ctu per accertare che l’INPS non ha applicato il citato art. 54.

Con memoria di costituzione l’INPS ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha rilevato che l’art. 54 del D.p.r. n. 1092/10973 non può trovare applicazione in caso di pensione liquidata con il sistema di calcolo misto.

Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza n. 46/2018 della Sezione Veneto e la sentenza n. 175/2019 della Terza Sezione d’Appello e, in subordine, relativamente agli oneri accessori ha chiesto di limitare la condanna alla maggior somma tra intessi e rivalutazione. In via istruttoria si è opposto alla domanda di ctu

All’udienza del 20/11/2019, con l’assistenza del segretario Dott.ssa Paola Venanzini, l’avv. Contaldo per la parte ricorrente e l’avv. Caruso per il resistente si sono riportati agli atti ed è stata data lettura del dispositivo.

DIRITTO

La questione in esame concerne l’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare.

Sul punto il ricorrente ritiene che debba applicarsi l’art. 54 in luogo dell’art. 44 del D.p.r. n. 1092/1973.

L’art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1 e 2, così dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Il successivo comma 7 specifica che “La pensione determinata con l’applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l’80 per cento della base pensionabile”.

L’art. 44, invece, inserito nel Titolo III, Capo I, personale civile, al comma 1 prevede che “La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”. Il suddetto quadro normativo regolamenta, quindi, in modo diverso l’aliquota applicabile al personale militare rispetto al personale civile.

Il citato art. 54, inoltre, non limita il suo ambito applicativo al solo personale militare con un’anzianità di servizio compresa tra i quindici e i venti anni in quanto dispone espressamente che la medesima percentuale del 44 per cento è soggetta all’aumento dell’1,80 per ogni anno di servizio successivo.

In ragione del quadro normativo di riferimento non vi sono elementi per poter ritenere che la disposizione di cui al comma 1 dell’art.54 abbia natura speciale e ambito applicativo limitato al solo personale militare con un’anzianità di servizio compresa tra quindici e venti anni, né che la stessa non possa trovare applicazione alle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’art. 54 va applicato sulla quota calcolata con il sistema retributivo (in termini analoghi Corte conti, II Sez. Centr. d’Appello n. 208/2019 alla cui motivazione si rinvia e I Sez. Centr. d’Appello n. 422/2018; questa Sezione, sent. n. 271/2019 e n. 287/2019; Sez. Giur. Calabria n. 143/2019; Sez. Giur. Basilicata n. 27/2019).

La richiesta istruttoria del ricorrente non è, invece, ammissibile in quanto rientra nella competenza del resistente procedere alla riliquidazione della pensione sulla base degli esiti del ricorso.

Con riferimento agli oneri accessori spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Pertanto il ricorso è accolto, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Le spese legali sono compensate tenuto conto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale minoritario favorevole alla posizione dell’Amministrazione e del complessivo esito del ricorso. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973; sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

– compensa le spese legali;

– nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2019.

IL GIUDICE

(F.to: Cons. Massimo Balestieri)

Depositata in Segreteria il 15.01.2020

p. Il Dirigente

F.to: Dott. Alessandro Vinicola

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Fonte: Banca dati della Giurisdizione e del Controllo

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